Rette scolastiche: per lega consumatori Liguria è legittimo chiedere rimborso o sospensione

LIGURIA – La sospensione delle attività didattiche dal 24 febbraio scorso, ancorchè imposta per ragioni di sicurezza, rientra nel caso tipico di impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463: non vi è responsabilità degli istituti, ma gli studenti non possono usufruire dei servizi scolastici per i quali era stabilito un corrispettivo, sia esso unitario o frazionato. Lo sottolina Lega Consumatori Liguria che cerca di fare chiarezza sul pagamento delle somme derivanti dalle rette scolastiche. Il problema è semplice: alcuni istituti scolastici chiedono comunque il pagamento della retta sostenendo che la stessa sia annuale e quindi non debba tener conto del pagamento frazionato a rate. Di fatto però famiglie e studenti non beneficiano del servizio, la didattica a distanza non giustifica il pagamento integrale della quota proprio per l’assenza di alcuni benefit: non solo l’uso dei locali, ma anche l’affidamento degli alunni alle strutture. Pertanto coloro che hanno già pagato possono chiedere il rimborso proporzionalmente al periodo di chiusura delle strutture, mentre le famiglie che pagano mensilmente possono contestare la richiesta di pagamento della rata in quanto, la sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di questo, ha quale conseguenza la risoluzione dell’accordo e il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione di quanto pagato e non usufruito. Lega Consumatori Liguria consiglia quindi agli utenti di inviare una raccomandata a.r e/o una pec agli istituti scolastici per la sospensione delle rette e precisa che, per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi via email ai propri sportelli presenti su tutto il territorio (GENOVA, LA SPEZIA, IMPERIA, SAVONA, CHIAVARI) indicati nel sito www.legaconsumatoriliguria.it.