GENOVA – La commissione regionale Salute e sicurezza sociale ha approvato in maniera unanime il testo della legge sull’organizzazione delle farmacie. Il documento è stato scritto dopo aver ascoltato i pareri delle organizzazioni di categoria e dei sindacati. La legge definisce i livelli minimi di attività a cui dovranno attenersi le farmacie. Per le realtà cittadine, sono previste non meno di 40 ore di apertura settimanali per almeno 5 giorni, per un totale di almeno 230 giorni di apertura all’anno. Per quanto riguarda le farmacie rurali, il tetto minimo è fissato in 36 ore settimanali, per almeno 210 giorni l’anno. Nelle giornate di lavoro ordinario, le farmacie saranno aperte nelle ore comprese fra le 8 e le 21, ma dovranno garantire l’apertura sempre fra le 9 e le 12 e fra le 16 e le 19. Per i Comuni fino a 10 mila abitanti, le farmacie di turno notturno dovranno garantire la reperibilità a chiamata entro 60 minuti e dovranno attrezzarsi anche per la consegna domiciliare del farmaco













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